03 marzo 2021
DPCM del 02 Marzo 2021 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare la pandemia da Covid-19
Il nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, conferma le restrizioni per quanto riguarda le attività sportive.
Dal campionato Promozione alla Terza Categoria, resta dunque lo stop fino al 6 aprile, con i campionati che molto probabilmente ripartiranno ormai direttamente a Settembre.
Per l’Eccellenza e gli altri campionati regionali con collegamenti ai campionati di interesse nazionali, anche alla luce del nuovo DPCM, sembrano non esserci impedimenti e venerdì 5 marzo sarà giornata cruciale: in programma infatti l’atteso Consiglio Federale, che ha come punto all’ordine del giorno
Non si potrà ancora andare in palestra o in piscina. Vietati gli sport di contatto e di squadra tra cui calcio e "calcetto", nonchè il ritorno agli stadi per ora anche nelle zone bianche.
Consentita invece l'attività motoria individuale all'aperto.
Mantenuta la differenziazione tra atleti praticanti e atleti agonisti con la differenziazione tra gli eventi di interesse nazionale per i quali sarà possibile allenarsi e partecipare alle competizioni.
(Attività motoria e attività sportiva)
1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Art. 18
(Competizioni sportive di interesse nazionale)
1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.